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Circolare numero 39 del 6-3-2009.htm

  
Articolo 19, comma 1, decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione. Modifiche al trattamento di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e ridotti ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali e introduzione di un trattamento pari all’indennità ordinaria di disoccupazione con reqisiti normali ai lavoratori sospesi o licenziati assunti con la qualifica di apprendista.  Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti   

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Direzione Centrale

Prestazioni a Sostegno del Reddito

Direzione Centrale

Bilanci e Servizi fiscali

Direzione Centrale

Sistemi Informativi e Tecnologici

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 6 Marzo 2009

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  39

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Commissario Straordinario

 

Al

Presidente e ai Componenti del Consiglio di

Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegato 1

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Articolo 19, comma 1, decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione. Modifiche al trattamento di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e ridotti ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali e introduzione di un trattamento pari all’indennità ordinaria di disoccupazione con reqisiti normali ai lavoratori sospesi o licenziati assunti con la qualifica di apprendista.  Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti

 

SOMMARIO:

-        Premessa

-        Articolo 19, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali ai lavoratori sospesi - durata e misura

-        Articolo 19, comma 1, lettera b) del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti ai lavoratori sospesi - durata e misura

-        Articolo 19, comma 1, lettera c) del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Trattamento pari all’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori sospesi o licenziati assunti con la qualifica di apprendista. Durata e misura

 

 

 

 

Premessa 

 

 

L’aggravarsi delle condizioni economiche e occupazionali internazionali e del paese, sta determinando forti tensioni sul lato occupazionale. Per questo il D.L. n. 185 del 29 novembre 2008, convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha previsto un potenziamento ed un’estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione.

Le novità principali introdotte riguardano:

  • l’aumento della durata massima del trattamento di  disoccupazione ordinaria con requisiti normali erogato in caso di sospensione che viene fissato in 90 giornate;
  • l’aumento della durata massima del trattamento di  disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti erogato in caso di sospensione che viene fissato in 90 giornate;
  • l’estensione, in via sperimentale, di un trattamento pari all’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con qualifica di apprendista.

 

Tali punti sono oggetto della disciplina di questa circolare.

 

Vi sono inoltre altre innovazioni, che verranno successivamente trattate non appena disponibile il D.M. attuativo di cui al comma 3 dell’articolo 19 del precitato testo normativo.

 

Tra queste:

  • L’aumento degli stanziamenti per gli ammortizzatori in deroga;
  • L’introduzione di una forma di sostegno al reddito per i collaboratori coordinati e continuativi;
  • Il potenziamento del legame tra politiche attive e ammortizzatori sociali, mediante una diversa e più cogente disciplina della disponibilità al lavoro e alla formazione da parte dei percettori dei trattamenti.

 

Peraltro, va ricordato l’accordo tra Stato e Regioni del  12 febbraio 2009 relativo alla gestione ed al finanziamento degli ammortizzatori sociali, che disciplina e prevede ulteriori ambiti di intervento. Anche su tale accordo, per predisporre indicazioni operative e più precise di attuazione degli interventi previsti, si è in attesa del  completamento dell’iter procedurale e delle indicazioni operative conseguenti a tale accordo.

 

Si richiama in ogni caso l’attenzione sulla necessità di porre in essere con urgenza ogni necessario intervento organizzativo finalizzato a rendere immediatamente operative le disposizioni connesse all’attuazione dell’art. 19. La situazione in corso rende, infatti, necessario un impegno straordinario dell’Istituto al fine di consentire ai lavoratori delle aziende in crisi la tempestiva percezione dei sostegni al reddito definiti dalla nuova e dalla vigente normativa.

   

In particolare, l’articolo 19 del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 14 della Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009, ha introdotto modifiche sostanziali alle norme relative all’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali e ridotti per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali.

 

Lo stesso articolo ha disposto, tra l’altro, al comma 5, con effetto dal 1° gennaio 2009, la soppressione dei commi da 7 a 12 dell’articolo 13 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, eliminando così dall’ordinamento giuridico le vecchie norme che regolamentavano l’erogazione dell’indennità di disoccupazione non agricola, sia con requisiti normali che con requisiti ridotti, ai lavoratori sospesi.

 

A far data, quindi, dal 1° gennaio 2009, la concessione del trattamento di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali e con requisiti ridotti a favore dei lavoratori sospesi è disciplinata dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

 

L’autorizzazione ad usufruire dei trattamenti previsti dal comma 1, art. 19 della legge 2/2009 è subordinata ad un intervento integrativo - pari almeno alla misura del venti per cento dell’importo totale dell’indennità stessa - a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, compresi quelli di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni. Dal 1° gennaio 2009 tale intervento integrativo non prevede più, in alternativa, interventi di carattere formativo.

 

Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, saranno definite le modalità di applicazione della nuova normativa, nonché le procedure di comunicazione all’INPS, anche ai fini del monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi (art. 19, comma 3).

 

Quindi, all’emanazione del predetto D.M. saranno date ulteriori indicazioni operative anche per ciò che riguarda la gestione della normativa sull’incontro tra domanda e offerta di lavoro, e sulla dichiarazione di immediata disponibilità.

 

L’articolo 19 della Legge 2/2009 stabilisce limiti di spesa complessivi per una serie di interventi. La ripartizione del limite di spesa per il pagamento delle prestazioni in parola potrà essere effettuata dal decreto interministeriale succitato.

 

L’indennità di cui alle lettere a) e b), comma 1, art. 19 della presente legge può essere concessa anche senza l’intervento integrativo degli enti bilaterali, fino alla data di entrata in vigore del più volte citato decreto interministeriale.

 

La legge in argomento stabilisce che l’eventuale ricorso, nell’anno 2009, all’utilizzo di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria o di mobilità in deroga alla normativa vigente, è in ogni caso subordinato all’esaurimento dei periodi di tutela in parola (art. 19 comma 1-bis).

 

Ricordando che l’Istituto ha l’onere di comunicare le risultanze del monitoraggio al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze, si sottolinea che nel monitoraggio della spesa dovranno essere computati anche gli oneri derivanti dal riconoscimento della contribuzione figurativa e quelli derivanti dal pagamento  degli assegni al nucleo familiare.

 

Si illustrano di seguito le principali novità e disposizioni.

 

 

A) ARTICOLO 19, COMMA 1, LETTERA a) DEL DECRETO LEGGE N. 185 DEL 29 NOVEMBRE 2008, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 GENNAIO 2009, N.2. INDENNITA’ ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE NON AGRICOLA CON REQUISITI NORMALI AI LAVORATORI SOSPESI - DURATA E MISURA

 

 

La norma dispone che, ai lavoratori richiedenti la prestazione in argomento, in  possesso dei requisiti di cui all’articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, venga riconosciuta una indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali della durata massima di 90 giornate nell’anno solare. Per tale periodo deve essere accreditata la contribuzione figurativa e, in presenza degli specifici requisiti di legge, devono essere concessi gli assegni per il nucleo familiare.

 

Fino a nuova disciplina, con l’emanazione del D.M. di cui al comma 3 dell’articolo 19 del D.L. 185/2008, convertito con modifiche dalla L. 2/2009, il datore di lavoro è tenuto a comunicare - con apposita dichiarazione da inviare ai servizi competenti di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dal decreto legislativo n. 297/2002, e alla sede dell’Inps territorialmente competente - la sospensione dell’attività lavorativa e le relative motivazioni, nonché i nominativi dei lavoratori interessati.

 

Fino a nuova disciplina, con l’emanazione del D.M. di cui al comma 3 dell’articolo 19 del D.L. 185/2008, convertito con modifiche dalla L. 2/2009,i lavoratori, a loro volta, devono aver reso, al centro per l’impiego competente, dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale e presentare la domanda (mod. DS21) alla sede INPS competente, nei termini previsti. Sono confermate le procedure di cui alla circolare 39/2007.

 

Il trattamento in argomento non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale, così come non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

 

 

B) ARTICOLO 19, COMMA 1, LETTERA b) DEL DECRETO LEGGE N. 185 DEL 29 NOVEMBRE 2008, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 GENNAIO 2009, N.2. INDENNITÀ ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE NON AGRICOLA CON REQUISITI RIDOTTI - DURATA E MISURA

 

 

L’articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008,convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, ha introdotto innovazioni anche per ciò che riguarda l’indennizzabilità con il trattamento di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti - di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 - dei periodi di inattività dei lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali. Ha previsto, quindi, come per l’indennizzabilità con il trattamento di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali di cui alla lettera A), che la durata massima del trattamento non possa superare le 90 giornate di indennità nell’anno solare.

 

Considerato che il comma 5 dell’art. 19 della legge in esame ha rimosso dall’ordinamento giuridico i commi da 7 a 12 dell’art. 13 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il parametro di 90 giornate sarà applicato all’indennità da liquidarsi nel 2009 in relazione all’attività lavorativa svolta nel  corso dell’anno 2008. La misura mensile sarà ovviamente quella stabilita per il 2008 (circ. n. 11 del 29 gennaio 2009).

 

Si ricorda che, in ogni caso, i lavoratori richiedenti la prestazione in argomento devono possedere i requisiti di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86.

 

Il trattamento in argomento non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale, così come non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

 

Fino a nuova disciplina, con l’emanazione del D.M. di cui al comma 3 dell’articolo 19 del D.L. 185/2008, convertito con modifiche dalla L. 2/2009, il datore di lavoro è in ogni caso tenuto a comunicare, con apposita dichiarazione da inviare ai servizi competenti e alla sede dell’Istituto territorialmente competente, la sospensione dell’attività lavorativa e le relative motivazioni, nonché i nominativi dei lavoratori interessati, i quali devono aver reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale al locale centro per l’impiego. 

 

 

C) ARTICOLO 19, COMMA 1, LETTERA c) DEL DECRETO LEGGE N. 185 DEL 29 NOVEMBRE 2008, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 GENNAIO 2009, N. 2. TRATTAMENTO PARI ALL’INDENNITA’ ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI NORMALI PER I LAVORATORI SOSPESI O LICENZIATI ASSUNTI CON LA QUALIFICA DI APPRENDISTA. DURATA E MISURA –  IN VIA SPERIMENTALE

 

 

L’articolo 19, comma 1, lettera c), del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ha introdotto un nuovo trattamento, in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali, ovvero in caso di licenziamento, pari all’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, per i lavoratori in possesso della qualifica di apprendista alla data di entrata in vigore del decreto stesso (29 novembre 2008) e con almeno tre mesi di servizio, all’atto della sospensione o del licenziamento, presso l’azienda interessata dalla crisi.

 

Tale trattamento può essere concesso per la durata massima di 90 giornate nell’intero periodo di vigenza del contratto di apprendista ovvero per un numero minore di giornate, qualora il contratto scada prima della durata massima dell’indennità. Sarà cura della sede acquisire la data di decadenza, qualora la durata del contratto sia inferiore a 90 giorni.

 

In caso di licenziamento il trattamento sarà corrisposto per una durata massima di 90 giornate, sempre che l’apprendista risulti disoccupato per il periodo di godimento del trattamento stesso. Si precisa inoltre che l’apprendista deve fare la domanda entro 68 giorni dal licenziamento.

 

Questa nuova tipologia di intervento, che vede dispiegare i suoi effetti in via sperimentale per il triennio 2009-2011, sarà resa operativa solo subordinatamente all’intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell’indennità stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva.

 

In considerazione della tipologia di prestazione introdotta dal decreto legge n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge 2/2009, finalizzata a sostenere una categoria di lavoratori a tutt’oggi esclusi dalla possibilità di fruire dell’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali, si ritiene utile sottolineare che per gli apprendisti non dovranno essere ricercati i requisiti generalmente necessari (anzianità assicurativa e contribuzione ds), per la concessione dell’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali. 

 

Fino a nuova disciplina, con l’emanazione del D.M. di cui al comma 3 dell’articolo 19 del D.L. 185/2008, convertito con modifiche dalla L. 2/2009, il datore di lavoro è in ogni caso tenuto a comunicare, con apposita dichiarazione da inviare ai servizi competenti e alla sede dell’Istituto territorialmente competente, la sospensione della attività lavorativa e le relative motivazioni, nonché i nominativi dei lavoratori interessati, i quali devono aver reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale al locale centro per l’impiego.

 

 

D – ISTRUZIONI PROCEDURALI

 

 

Le domande di disoccupazione ordinaria dei lavoratori sospesi sono individuate dal Codice cessazione attività uguale a 65.

Le domande di disoccupazione con requisiti ridotti dei lavoratori sospesi sono individuate dal Codice contratto lavoro uguale a 65A.

Per quanto concerne le domande relative ai lavoratori con qualifica di apprendista licenziati occorre individuare il codice cessazione attività uguale a 65, indicando correttamente la qualifica (A).

Per quanto concerne le domande relative ai lavoratori con qualifica di apprendista sospesi occorre individuare il codice cessazione attività uguale a 51, indicando correttamente la qualifica (A).

È imminente un messaggio operativo con le istruzioni di carattere procedurale.

 

 

E – ISTRUZIONI CONTABILI

 

 

Gli oneri derivanti dalle prestazioni in argomento, essendo posti a carico dello Stato, devono essere rilevati nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

    

Pertanto, ai fini della rilevazione contabile degli oneri derivanti dalla erogazione dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali e dei connessi assegni per il nucleo familiare, ove spettanti, di cui al precedente punto A), sono stati istituiti, rispettivamente, i conti GAU 30/128 e GAT 30/128. Eventuali recuperi delle prestazioni in questione devono essere imputati al conto GAU 24/128, di nuova istituzione.

 

Per la rilevazione contabile degli oneri derivanti dalla erogazione dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e dei connessi assegni per il nucleo familiare, ove spettanti, di cui al precedente punto B), sono stati istituiti, rispettivamente, i conti GAU 30/129 e GAT 30/129. Eventuali recuperi di dette prestazioni devono essere imputati al conto GAU 24/129, di nuova istituzione.

 

Ai fini della rilevazione contabile degli oneri derivanti dalla erogazione del trattamento pari all’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali e dei connessi assegni per il nucleo familiare, ove spettanti, di cui al precedente punto C), sono stati istituiti, rispettivamente, i conti GAU 30/132 e GAT 30/132. Eventuali recuperi di tali prestazioni devono essere imputati al conto GAU 24/132, di nuova istituzione.

 

I recuperi imputati ai conti GAU 24/128, GAU 24/129 e GAU 24/132 di cui sopra è cenno sono evidenziati, nell’ambito della procedura “recupero crediti per prestazioni”, con il codice di bilancio esistente “01097”. Le partite relative che al termine dell’esercizio risultino ancora da definire vengono imputate, mediante ripartizione del saldo del conto GPA 00/032 eseguita dalla suddetta procedura, al conto esistente GAU 00/030.

 

Nell’allegato sono riportati i citati conti GAU 30/128, GAU 30/129, GAU 30/132, GAT 30/128, GAT 30/129, GAT 30/132, GAU 24/128, GAU 24/129 e GAU 24/132.           

 

 

                                                                                   Il Direttore generale

                                                                                              Crecco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato

 

 

                                       VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

 

 

Tipo variazione

I

 

 

Codice conto

GAU 30/128

 

 

Denominazione completa

Indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali ai lavoratori non agricoli sospesi per crisi aziendali o occupazionali – Art. 19, comma 1, lett. a), del D.L. n. 185/2008 convertito nella legge n. 2/2009

 

 

Denominazione abbreviata

IND.DS REQ.NORM.LAV.NON AGR.SOSP.-ART.19 L.2/2009

 

 

 

 

 

 

 

Tipo variazione

I

 

 

Codice conto

GAU 30/129

 

 

Denominazione completa

Indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti ai lavoratori non agricoli sospesi per crisi aziendali o occupazionali – Art. 19, comma 1, lett. b), del D.L. n. 185/2008 convertito nella legge n. 2/2009

 

 

Denominazione abbreviata

IND.DS REQ.RID.LAV.NON AGR.SOSP.-ART.19 L.2/2009

 

 

 

 

 

 

Tipo variazione

I

 

 

Codice conto

GAU 30/132

 

 

Denominazione completa

Trattamento pari all’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali agli apprendisti sospesi per crisi aziendali o occupazionali ovvero licenziati – Art. 19, comma 1, lett. c), del D.L. n. 185/2008 convertito nella legge n. 2/2009

 

 

Denominazione abbreviata

TRATT.DS REQ.NORM.APPREND.SOSP.-ART.19 L.2/2009

 

 

 

 

Tipo variazione

I

 

 

Codice conto

GAT 30/128

 

 

Denominazione completa

Assegni per il nucleo familiare connessi con l’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali ai lavoratori non agricoli sospesi per crisi aziendali o occupazionali di cui all’art. 19, comma 1, lett. a), del D.L. n. 185/2008 convertito nella legge n. 2/2009

 

 

Denominazione abbreviata

ANF SU DS REQ.NORM.LAV.NON AGR.SOSP.ART.19 L.2/09

 

 

 

 

Tipo variazione

I

 

 

Codice conto

GAT 30/129

 

 

Denominazione completa

Assegni per il nucleo familiare connessi con l’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti ai lavoratori non agricoli sospesi per crisi aziendali o occupazionali di cui all’art. 19, comma 1, lett. b), del D.L. n. 185/2008 convertito nella legge n. 2/2009

 

 

Denominazione abbreviata

ANF SU DS REQ.RID.LAV.NON AGR.SOSP.ART.19 L.2/09

 

 

 

 

Tipo variazione

I

 

 

Codice conto

GAT 30/132

 

 

Denominazione completa

Assegni per il nucleo familiare connessi con il trattamento pari all’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali agli apprendisti sospesi per crisi aziendali o occupazionali ovvero licenziati di cui all’art. 19, comma 1, lett. c), del D.L. n. 185/2008 convertito nella legge n. 2/2009

 

 

Denominazione abbreviata

ANF SU DS REQ.NORM.APPREND.SOSP.ART.19 L.2/09

 

 

 

 

Tipo variazione

I

 

 

Codice conto

GAU 24/128

 

 

Denominazione completa

Entrate varie – Recuperi e reintroiti dell’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ordinari e dei connessi assegni per il nucleo familiare ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali di cui all’art. 19, comma 1, lett. a), del D.L. n. 185/2008 convertito nella legge n. 2/2009

 

 

Denominazione abbreviata

E.V.-REC.DS REQ.NORM.E ANF LAV.SOSP.ART.19 L.2/09

 

 

 

 

 

 

 

Tipo variazione

I

 

 

Codice conto

GAU 24/129

 

 

Denominazione completa

Entrate varie – Recuperi e reintroiti dell’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti e dei connessi assegni per il nucleo familiare ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali di cui all’art. 19, comma 1, lett. b), del D.L. n. 185/2008 convertito nella legge n. 2/2009

 

 

Denominazione abbreviata

E.V.-REC.DS REQ.RID.E ANF LAV.SOSP.ART.19 L.2/09

 

 

 

 

 

 

 

Tipo variazione

I

 

 

Codice conto

GAU 24/132

 

 

Denominazione completa

Entrate varie – Recuperi e reintroiti del trattamento pari all’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali e dei connessi assegni per il nucleo familiare agli apprendisti sospesi per crisi aziendali o occupazionali ovvero licenziati di cui all’art. 19, comma 1, lett. c), del D.L. n. 185/2008 convertito nella legge n. 2/2009

 

 

Denominazione abbreviata

E.V.-REC.DS REQ.NORM.E ANF APPR.SOSP.ART.19 L.2/09